Nuovo Dpcm, la bozza: ecco le misure fino al 3 dicembre 

Misure valide dal 5 novembre al 3 dicembre: lo prevede la bozza del nuovo dpcm. Nel testo, novità per coprifuoco, scuola, spostamenti, bar, ristoranti, centri commerciali secondo parametri legati al differente rischio associato ai territori. Le misure: Il Ministro della salute, con frequenza...

Misure valide dal 5 novembre al 3 dicembre: lo prevede la bozza del nuovo dpcm. Nel testo, novità per coprifuoco, scuola, spostamenti, bar, ristoranti, centri commerciali secondo parametri legati al differente rischio associato ai territori. 

Le misure: 

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere” per Regioni o parti di esse la collazione “in uno ‘scenario di tipo 3’ e con un livello di rischio ‘alto'” e “provvede con ordinanza all’aggiornamento (…). Le ordinanze” emanate dal ministro della Salute “sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto”. 

COPRIFUOCO dalle 22 alle 5; 

SPOSTAMENTI – “E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori” ad alto rischio Covid, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, si legge. 

“È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. 

SCUOLA – “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”, si legge. 

“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione”. 

“L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia -si legge ancora- continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. 

BAR E RISTORANTI – Nelle zone ad alto rischio contagio “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio”.  

“Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”, prosegue la bozza. 

“Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”. 

TRASPORTI – “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”, recita il testo. 

CENTRI COMMERCIALI – “Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle. La chiusura non e’ disposta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”, prevede il testo. 

PARRUCCHIERI – Nelle zone “di massima gravità e da un livello di rischio alto”, le cosiddette Regioni rosse, “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti”. 

NEGOZI – Secondo la bozza, nelle zone ad alto rischio “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (…), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività”. “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie”. 

SPORT – “Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI) con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”.  

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