Restano valide le misure anti Covid per la scuola: con un’ordinanza depositata oggi la terza sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare proposto da alcuni genitori per la sospensione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto il “Documento per la Pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”, il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” e il “Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in Presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”.
Nel loro ricorso, alcuni genitori ponevano rilievi sulle prescrizioni contenute nei decreti (ricorso alla didattica a distanza; disciplina delle modalità di accesso e uscita da scuola, uscite a orari scaglionati; obbligo di rimanere a casa in presenza di temperatura oltre i 37,5°; obbligo di mascherina, etc.). Il Consiglio di Stato ha osservato che “la fase di attuale recrudescenza della diffusione epidemiologica depone oggettivamente in senso opposto rispetto a quanto prospettato dagli appellanti, e verosimilmente il contenimento del contagio entro una certa soglia è causalmente da ricollegare proprio alle misure di prevenzione adottate, ivi comprese quelle applicate in ambito scolastico; non è poi conducente né significativa l’allegazione della mancanza di casi di decesso tra la popolazione scolastica, posto che i discenti devono essere monitorati non solo quali potenziali vittime, ma anche e soprattutto quale possibile veicolo di diffusione nelle famiglie; quanto all’asserita violazione dei precetti costituzionali in materia di libertà personale e di diritto all’istruzione, non possono che richiamarsi, in questa sede cautelare, i principi affermati dalla Sezione in ordine alla doverosa applicazione del principio di precauzione, nonché di prevalenza del diritto alla salute, ove gli interventi di prevenzione siano scientificamente supportati e limitati allo stretto indispensabili per il raggiungimento dell’obiettivo…”
Nell’ordinanza del Consiglio di Stato, si legge anche che rispetto all’epoca di introduzione del ricorso, la situazione epidemiologica si è nettamente aggravata, sì che le misure di “radicale” rimozione delle misure di prevenzione invocate dagli appellanti appaiono impraticabili. Il giudizio continuerà per la decisione definitiva nel merito davanti al TAR Lazio.