Proroga del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, collettivi ed individuali, e indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino al 31 dicembre 2020 ossia fino al termine del periodo per cui è stata prorogata la cig per Covid. Lo prevede la bozza del Dl Agosto che l’Adnkronos ha potuto visionare. Restano altresì sospese, si legge, ” le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto”. La proroga del blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti per “cessazione definitiva dell’attività dell’impresa”. Né il divieto di licenziamento si applica “in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione”. E’ anche prevista la possibilità di revocare eventuali licenziamenti per giustificato motivo oggettivo purché il datore di lavoro faccia “contestuale” richiesta di cig per Covid “ripristinando” così il rapporto di lavoro “senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro”. La bozza del Dl Agosto ha incluso anche la proroga dei contratti a termine spostando la dead line dal 30 agosto prossimo al 31 dicembre 2020. Modifiche in arrivo anche per la Naspi e la DisColl prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, si legge. Un intervento, questo, il cui costo è valutato in 1,3 mld di euro per l’anno 2020.
LE RISORSE – Ammontano a circa 1,6 miliardi le risorse con cui il governo finanzia la proroga della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per le aziende che nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per quel che riguarda i datori di lavoro del settore agricolo che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per Covid- 19, prosegue la bozza, la possibilità di accedere all’integrazione salariale per gli operai agricoli avrà invece una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020.
LA PROROGA – Proroga della cassa integrazione per Covid di 18 settimane, 9+9, per il periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Ad accedere alla seconda proroga di 9 settimane però solo quelle aziende che siano state già interamente autorizzate per il precedente periodo, sempre di 9 settimane, che saranno però chiamate a versare un contributo addizionale. Un contributo , si legge, “determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019” a carico sia di quei “datori di i lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%” e pari “al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; sia per quei datori “che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato” che saranno chiamati a versare “il 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”. Il contributo addizionale invece “non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%”.
L’ESONERO DEI CONTRIBUTI – Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 6 mesi per quelle aziende che fino al 31 dicembre 2020 procedono ad assunzioni a tempo indeterminato con cui incrementare il perimetro occupazionale dell’impresa. E’ quanto prevede la Bozza del Dl Agosto che l’Adnkronos ha potuto visionare . Un esonero cumulabile con altri incentivi il cui costo è stimato intorno ai 300 mln nel 2020 e ai 700 mln nel 2021.
Esonero, inoltre, dal versamento dei contributi previdenziali, salvaguardando la parte che attiene alla pensione, per un massimo di 4 mesi per quelle aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione ma ne abbiano usufruito nei mesi precedenti. “In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cig e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel citato periodo, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail”, si legge.
PENSIONI INVALIDI SOCIALI – Avranno diritto alla maggiorazione sociale della pensione gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti a partire dai 18 anni invece che dai 60anni. E’ quanto si legge nella bozza del Dl Agosto che l’Adnkronos ha potuto visionare e che rivede la norma della legge n. 448 del 2001 che a sua volta aveva già abbassato l’età per questa categoria di soggetti disagiati, portandola dai 70 ai 60 anni.
STAGIONALI TURISMO E TERME BONUS – Nuova indennità in arrivo per i lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali , e a quelli in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente di lavorare tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi: a loro è riconosciuta un’indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. E’ quanto prevede la bozza del Dl Agosto. Ai lavoratori dipendenti e autonomi in settori diversi che hanno comunque perso il lavoro causa Covid è riconosciuta un’indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, pari a 600 euro. Al bonus potranno accedere anche i lavoratori intermittenti; i lavoratori autonomi, privi di partita Iva; gli incaricati alle vendite a domicilio. Per quanto riguarda infine i lavoratori dello spettacolo, si legge ancora, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. Il Dl prevede un bonus di 600 euro anche per i lavoratori a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.