Stop alla mobilità tra Regioni – ma anche tra comuni – per le festività natalizie. A partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, non si potrà infatti lasciare la Regione dove ci si trova. La conferma arriva dalla bozza del dl di Natale entrata nel Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi. “Per quanto riguarda le festività natalizie, in considerazione dell’attuale andamento della curva pandemica e al fine di scongiurare una nuova recrudescenza dei contagi – si legge nella relazione che accompagna il dl – viene previsto al comma 2, nell’ambito del territorio nazionale, il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, anche il divieto di ogni spostamento tra comuni, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Secondo quanto prevede la bozza, non si potrà inoltre raggiungere le seconde case per le festività natalizie se in altre Regioni. Non solo. Nei giorni super festivi, ovvero 25, 26 dicembre e 1 gennaio, non si potranno raggiungere nemmeno quelle ubicate in un altro Comune, seppur nella stessa regione. Gli spostamenti tra Regioni, stabilisce il dl, è vietato dal 21 dicembre al sei gennaio, ma “è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro comune”.
“In ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica relativa all’emergenza sanitaria che è conseguita alla diffusione pandemica del virus COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, in prossimità delle festività natalizie, si rende necessario apportare alcune modifiche alla disciplina delle misure volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari, nell’ambito del territorio nazionale”, si legge ancora nella relazione illustrativa del decreto.
“In primo luogo – indica il documento – al comma 1 si interviene sul termine massimo di durata, che da trenta diventa di cinquanta giorni, delle misure per fronteggiare nel modo più efficace l’emergenza in atto adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33”.
La bozza del decreto prevede inoltre al comma 3 “che nel medesimo periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri possano essere adottate specifiche misure, tra quelle previste dal decreto-legge n. 19 del 2020, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario”.